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La Cassazione penale si esprime sul “nuovo” disastro ambientale

Avv.ti Italia Caminiti e Enrico Maria Canzi (LeFonti, Dossier Penale Ambientale, dicembre 2018)

Come è noto, con la legge n. 68 del 2015 è stato introdotto il Titolo VI del Codice penale, dedicato ai delitti contro l’ambiente: lo scopo del Legi- slatore è stato, da un lato, quello di conformarsi alle istanze provenienti dall’Unione Europea e, dall’altro, quello di inasprire l’apparato sanzio- natorio di una serie di condotte (ve- nute alla ribalta mediatica, ad esem- pio, con il caso Ilva e con il processo Eternit) che, pur nella loro astratta gravità, non trovavano adeguata especifica risposta punitiva nel nostroordinamento. Tra le fattispecie intro- dotte, si segnala il delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452 – quaterc.p., che sanziona chi, abusivamen- te, cagiona un disastro ambientale, ove per “disastro ambientale” deve “alternativamente” intendersi: l’alte- razione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’e- quilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l’esten- sione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il nume- ro delle persone offese o esposte a pericolo. Già dalla mera lettura della norma che, come detto, prevede tre diverse ed alternative modalità di in- tegrazione del disastro ambientale, appare evidente la peculiarità della prescrizione di cui alla lettera c), che individua una situazione di pericolo come elemento capace di integrare l’evento di disastro ambientale.

Il dato è certamente rilevante poi- ché, oltre a distinguersi rispetto agli altri due casi in cui invece vi deveessere un’alterazione significativa,e quindi un danno, (in un caso), irreversibile e, nell’altro caso, eli- minabile solo attraverso interventi complessi ed eccezionali), inevita- bilmente, la disposizione in esame estende la portata applicativa della fattispecie sino a lambire il terreno della indeterminatezza. Sul punto, la Cassazione, con la recente sen- tenza n. 58023 del 2017, ha con- fermato che l’ipotesi delittuosa dei cui all’art. 452-quater, comma 2, n. 3 c.p. “potrebbe essere ricondotta, piuttosto che al delitto con evento di danno in senso stretto, all’ipotesi dell’incriminazione del fatto di peri- colo concreto […] almeno nella ipo- tesi in cui sia l’indicatore alternativo del numero di persone esposte a pericolo a dare conto della lesione/ offesa all’incolumità pubblica, le- sione da intendere non solo come distruzione del bene protetto, ma come concreta esposizione di essoal pericolo della sua verificazio-ne”. Tale principio è stato espresso nell’ambito di una vicenda in cui la Cassazione è stata chiamata a chiarire il rapporto tra la fattispecie di cui all’art. 434 c.p. (disastro do- loso) e il nuovo reato di cui all’art. 452-quater c.p. (disastro ambien- tale), laddove la condotta diretta a cagionare l’evento di disastro eraconsistita nel traffico illecito e nella gestione abusiva di rifiuti.

La conferma da parte della Cassa- zione della sostanziale natura di fat- tispecie di pericolo, sia pur concre- to, della disposizione di cui all’art.452-quater c.p. deve far rifletterein ordine alla rilevante potenzialità applicativa della stessa e alla suacapacità di ricondurre ad un alveopunitivo significativamente più se-vero condotte che, sino alla modi-fica normativa, potevano trovare larispettiva descrizione e la corrispon- dente punizione anche solo in fat- tispecie contravvenzionali. Straor- dinario riscontro di quanto appena detto è offerto dalla vicenda oggetto della recente sentenza n. 29901 del 2018 della Cassazione penale che, in materia cautelare, sebbene abbia ritenuto insussistente la fattispecie di cui all’art. 452-quater, comma 2, n. 3 c.p., ha offerto tangibile prova in merito alla possibilità di contesta- re il reato di disastro ambientale in contesti nei quali l’abusività della condotta determinante, in ipotesi, la messa in pericolo di un elevato numero di persone sia consisti- ta, ad esempio, in una violazione della normativa edilizia. In partico- lare, nel caso oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte, la condotta che era stata ipotizzata a carico di un sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale eraconsistita “nella prolungata inerzia, a fronte di una situazione di elevato rischio di crollo, riscontrato riguardo ad un fabbricato totalmente abusivo e conseguente non soltanto all’i- nosservanza delle norme tecniche di legge che disciplinano l’attivitàedificatoria, ma anche alla instabi-lità del sottosuolo dovuta all’attra- versamento tombale di un canale al di sotto del fabbricato”.

Questa impostazione traeva spunto dall’in- terpretazione della Suprema Corte formatasi in relazione al reato di cui all’art. 452-bis c.p. (contenuto nello stesso Titolo VI bis) e ribadita dal- la pronuncia in esame, secondo la quale “la condotta “abusiva” è non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sul- la base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comun- que non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leg- gi statali o regionali, ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative”. Va tuttavia precisa- to che, al contempo, la medesima Cassazione, in via interpretativa, ha tentato di porre un argine all’in- discriminata potenzialità applicativa della norma di cui all’art. 452-qua- ter, comma 2, n. 3 c.p., ritenendo che “la collocazione di tale condottanell’ambito dello specifico delitto didisastro ambientale deve necessa- riamente ritenersi riferita a compor- tamenti comunque incidenti sull’am- biente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza pur in assenza delle altre situazioni con- template dalla norma”: se così non fosse, prosegue la Corte, “verrebbe meno ogni distinzione rispetto al di- sastro innominato di cui all’art. 434 c.p.”.

Inoltre, “assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l’offesa alla pubblica incolu- mità appare chiaramente quale con- seguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione -evidente- mente dell’ambiente o di una sua componente- estesa, ovvero cheabbia significativi effetti lesivi o checoinvolga un numero di persone of- fese o esposte al pericolo altrettantosignificativo”. L’interpretazione offer- ta dalle sentenze citate ha il pregio di ridurre il margine di indetermi- natezza della fattispecie con il solo svantaggio, non di poco momento, che ciò avviene – appunto – in via interpretativa: non è possibile, per- tanto, escludere a priori applicazioni giurisprudenziali di segno diverso, caratterizzate da un ampliamentodei confini della fattispecie.