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Messa alla prova più accessibile

Avv. Nicola Pietrantoni e Benedetta Falini – (ItaliaOggi, 18 luglio 2022)

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ha portata ampia e abbraccia anche la responsabilità 231. Infatti, la società coinvolta ex dlgs 231/2001 in sede penale può chiedere e ottenere l’estinzione del reato con la cosiddetta “messa alla prova”: la finalità rieducativa cui tende l’istituto non è vanificata se l’ente dimostra, prima dell’inizio del processo e anche dopo la commissione del fatto, di avere eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato attraverso un idoneo Modello 231.

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto e disciplinato agli articoli 168-bis, codice penale, e 464-bis e seguenti, codice di procedura penale, può essere quindi applicato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche alla persona giuridica imputata e l’eventuale esito positivo del trattamento estingue l’illecito amministrativo dipendente da reato.

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in occasione della presentazione dell’istanza di messa alla prova e dell’allegato programma di trattamento proposti da una società incolpata ai sensi del dlgs 231/2001, ha infatti disposto, con ordinanza emessa il 22 giugno scorso, la sospensione del procedimento penale e l’applicazione della messa alla prova alla persona giuridica, sebbene questa fosse sprovvista del modello di organizzazione e di gestione (Modello 231) all’epoca della commissione del contestato illecito amministrativo.

La messa alla prova in generale. L’istituto, applicabile solo per determinate categorie di reati e non concedibile più di una volta, comporta la sospensione del dibattimento e la prestazione di specifiche condotte da parte dell’imputato che ne fa richiesta volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. In buona sostanza, la persona imputata che viene ammessa a questo istituto presta, in forma non retribuita, in favore della collettività e per un periodo di tempo determinato, un lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo porta alla formale estinzione del reato per cui si procede.

Le norme di riferimento. Il Tribunale di Bari si è interrogato innanzitutto sull’astratta applicabilità di questo istituto anche nell’ambito del giudizio penale finalizzato all’accertamento della responsabilità degli enti ex dlgs 231/2001. L’analisi offerta dall’organo giudicante ha preso le mosse da un duplice versante normativo: da una parte, sono stati richiamati gli artt. 168-bis, c.p., e 464-bis e seguenti c.p.p. che non menzionano espressamente l’ente tra i soggetti legittimati a formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché gli artt. 62 e seguenti, dlgs 231/2001, che non annoverano la messa alla prova tra le previsioni specifiche riguardanti i procedimenti speciali applicabili agli enti coinvolti nell’accertamento in sede penale. Da altra prospettiva, sono stati invece evidenziati gli artt. 34 e 35, dlgs 231/2001, che estendono, «in quanto compatibili», le disposizioni del codice di procedura penale e «le disposizioni processuali relative all’imputato» persona fisica anche alle imprese nei casi di responsabilità a esse ascrivibili ai sensi del citato decreto legislativo.

La giurisprudenza di merito (non univoca). Il Tribunale di Bari ha ripercorso i passaggi più rilevanti dei provvedimenti adottati dai Tribunali di Milano (2017), Bologna (2020), Spoleto (2021) e Modena (2019), che hanno affrontato, in termini contrastanti, la configurabilità o meno della messa alla prova al sistema di accertamento ex dlgs 231/2001. Il Tribunale di Milano (ordinanza 27/3/2017) ha valorizzato la “natura ibrida”, sostanziale e processuale, dell’istituto in questione, richiamando l’impostazione offerta, sul punto, dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 24/2015) e dalle sezioni unite della Cassazione penale (sent. n. 36272/2016). Per queste ragioni, il giudice di merito milanese ha ritenuto che l’applicazione della messa alla prova all’ente determinerebbe, proprio in ragione della doppia natura che connota questo istituto, una violazione dei principi di riserva di legge e di tassatività della legge penale, intesi quali corollari del principio di legalità. L’applicazione analogica violerebbe, infatti, la riserva di legge che, in materia di pene, è considerata assoluta. Il Tribunale di Bologna (ordinanza 10/12/2020) ha sostenuto l’inapplicabilità analogica dell’istituto riconoscendo, nella lacuna normativa conseguente al mancato coordinamento della disciplina sostanziale della messa alla prova con il dlgs 231/2001, una scelta intenzionale da parte del legislatore dovuta proprio a un’incompatibilità strutturale tra la disciplina della messa alla prova e quella della responsabilità amministrativa degli enti. La Corte bolognese ha affermato, in definitiva, che l’attuazione delle finalità special-preventiva, riparativa, conciliativa e, soprattutto, rieducativa di questo istituto risulti inconcepibile in relazione a un ente. Il Tribunale di Spoleto (ordinanza 21/4/2021), aderendo alla tesi dell’inapplicabilità della messa alla prova agli enti, ha aggiunto che l’operazione analogica innescherebbe anche un’evidente elusione dell’art. 17, dlgs 231/2001, proprio in tema di “riparazione delle conseguenze del reato”: quest’ultima norma, infatti, già prenderebbe in considerazione le attività che costituiscono l’oggetto della messa alla prova, riconducendovi, però, un effetto giuridico diverso dall’estinzione dell’illecito, consistente nell’applicazione di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo. Il Tribunale di Modena (ordinanza 11/12/2019) ha, invece, concesso l’applicabilità del rito speciale alla persona giuridica, a condizione che questa si sia dotata, in epoca precedente al fatto in contestazione, di un “modello organizzativo valutato inidoneo dal giudice”: solo in tal caso, secondo l’organo giudicante modenese, sarebbe possibile formulare un giudizio positivo in ordine alla futura rieducazione dell’ente, che dimostrerebbe così di essere stato diligente e di avere adottato un modello ritagliato sulle proprie esigenze specifiche, per quanto valutato non idoneo dal giudice.

L’ordinanza del Tribunale di Bari. L’Autorità giudiziaria barese, dopo aver offerto una sintesi del panorama giurisprudenziale in materia, non ha condiviso la tesi che «…il difetto di coordinamento tra la disciplina sostanziale della messa alla prova e quella di cui al dlgs n. 231/2001 sia l’espressione della scelta del legislatore d’escludere gli enti dall’ambito soggettivo d’applicazione dell’istituto». La messa alla prova, secondo il giudice de quo, rappresenta, infatti, uno dei tasselli fondamentali di un più ampio e radicale processo di riforma della giustizia penale, nell’ambito del quale la relativa disciplina deve essere interpretata in maniera tale da «garantire all’interessato il massimo livello di accessibilità al nuovo istituto» (in questi termini, Cass. pen., sezioni unite, sent. n. 33216/2016).

Inoltre, al sistema normativo ex dlgs 231/2001 deve essere riconosciuto una finalità rieducativa, nonostante questa si declini in maniera peculiare, ossia in termini di “compliance”, intesa come funzionalizzazione delle procedure interne all’ente con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati ed evitare il conseguente rischio di incorrere in sanzioni. Per queste ragioni, il giudice non ha ravvisato alcuna incompatibilità tra la ratio della messa alla prova e quella della responsabilità degli enti, le quali, al contrario, appaiono perfettamente convergenti. L’ordinanza in commento, infine, ha escluso che l’ammissibilità della messa alla prova per l’ente determinerebbe la sostanziale elusione dell’art. 17, dlgs 231/2001, «…atteso che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Spoleto, l’ambito di applicazione della norma citata non coincide affatto con quello della messa alla prova». Secondo il giudice di merito, infatti, «…la messa alla prova ha un oggetto ben più ampio, contemplando pure l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comprendere attività di volontariato di rilievo sociale, nonché la prestazione di lavoro di pubblica utilità», risultando coerente l’effetto che «…laddove l’ente assolva tali obblighi ulteriori, ottenga un beneficio maggiore rispetto a quello della mitigazione del trattamento sanzionatorio, quale è, appunto, l’estinzione dell’illecito».

Il Modello 231 adottato dall’ente prima del dibattimento. Discostandosi da quanto affermato dal Tribunale di Modena, secondo cui è fondamentale che l’ente si sia dotato di un modello organizzativo (valutato, poi, inidoneo dal giudice) anteriormente alla commissione del reato presupposto per poter essere ammesso al rito speciale della messa alla prova, il giudice di Bari ha ritenuto, invece, che «la finalità rieducativa dell’ente non sia pregiudicata laddove quest’ultimo si doti del modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quand’anche ciò avvenga dopo la commissione del reato presupposto». Secondo il Tribunale di Bari, infatti, sarebbe proprio lo stesso impianto del dlgs 231/2001 a perseguire, finalità di rieducazione anche “post delictum” e non solo “ante delictum”. Verificata così la sussistenza dei presupposti oggettivi (il reato contestato rientra tra quelli indicati dall’art. 168-bis, comma 1, c.p.p.) e soggettivi (all’ente non è mai stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova), preso atto inoltre del risarcimento integrale del danno (da parte dell’ente incolpato a favore della persona offesa) e, infine, valutata positivamente l’adozione del Modello 231 prima dell’apertura del dibattimento, il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento finalizzata all’esecuzione del programma di trattamento.

* Studio Legale Associato Isolabella